Collegio Architetti e Ingegneri di Monza

LO STATUTO
Published on Febbraio 5th, 2014 | Category:

[Scarica la versione PDF] STATUTO Collegio di Monza Architetti e Ingegneri
15 MAGGIO 2006
STATUTO DEFINITIVO
Art. 1. Costituzione del Collegio.È costituito in Monza il : “COLLEGIO DI MONZA DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI”Art. 2. Ambito degli iscritti al Collegio.a) Il Collegio è apartitico e a confessionale.
Possono appartenere al Collegio come soci effettivi gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, i laureati in Disegno Industriale e gli Ingegneri che risiedono a Monza, o che esercitano la professione nel territorio della Provincia di Monza e Brianza o in quello di giurisdizione del Tribunale di Monzab) Possono appartenere al Collegio come soci onorari e aderenti anche coloro che non risiedono o esercitano nell’ambito territoriale sopracitato.

Art. 3. Oggetto e scopi del Collegio.
Il Collegio, in particolare nell’ambito del proprio territorio, ha per oggetto di:
a)valorizzare e tutelare il titolo e la professione dei soci effettivi;
b) intrattenere rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni in particolare per contribuire come stimolo e apporto di idee alla vita delle città e delle Amministrazioni.
c)organizzare manifestazioni di carattere tecnico e culturale ed in genere attività per favorire le relazioni fra i soci ed il loro reciproco arricchimento culturale.
d)Favorire gli scambi culturali fra i soci anche di carattere interprofessionale, con collegamenti con le Università e gli Istituti scientifici.
e)Collaborare alla preparazione, formazione e aggiornamento culturale dei soci e degli interessati anche non appartenenti all’associazione.

Art. 4. Categorie dei soci.

I soci del Collegio possono essere:
a) Soci effettivi. Per essere socio effettivo
occorre presentare domanda di ammissione
comprovando il possesso di laurea specialistica rilasciato da una Facolta’ di Ingegneria, Disegno Industriale od Architettura presso Politecnici e Università italiani a norma delle vigenti leggi, oppure anche presso Istituti stranieri il cui titolo di studio sia riconosciuto equipollente alla laurea o al diploma rilasciati da Istituti universitari italiani, specificando se la professione è esercitata in forma libera o subordinata, la residenza ed il territorio in cui l’attività viene svolta.

b) Soci aderenti, comprendenti i soci studenti e i soci collettivi. Possono essere ammessi come soci aderenti:
-I titolari di lauree brevi, diploma o titoli di studio, gli studenti, e coloro che, pur non avendo le caratteristiche richieste per i soci effettivi, sono interessati alla partecipazione alle attività culturali del Collegio.
– I soci collettivi, cioè gli enti, le aziende
e gli organismi od associazioni che
perseguono scopi analoghi a quelli del Collegio.
La qualifica di “socio aderente” non dà diritto di voto.

c)Soci onorari. Sono persone, anche non iscritte al Collegio, che abbiano contribuito al progresso culturale nei campi di interesse del Collegio, o che abbiano svolto meritevole attività a favore del Collegio stesso.
La qualifica di socio onorario non comporta l’impegno di versamento delle quote sociali. Il possesso della sola qualifica di socio onorario non dà diritto di voto.

L’accettazione dei soci è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 5. Quote sociali.

I soci dovranno contribuire alle spese di funzionamento del Collegio, corrispondendo la quota annuale di associazione e le eventuali contribuzioni nella misura che l’assemblea stabilirà su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6. Perdita della qualifica di socio.

La qualità di socio si perde:
a)per dimissioni;
b)con delibera dell’assemblea per :

  1. gravi motivi, su proposta del Consiglio, sentito il parere dei Probiviri;
  2. la perdita di alcuno dei richiesti requisiti per l’ammissione.

c)in caso di morosità si adotteranno d’ufficio i seguenti provvedimenti:

  1. dopo 12 mesi di ritardo, sospensione dell’invio di inviti, circolari, pubblicazioni e spedizione di lettera di notifica di messa in mora.
  2. allo scadere del secondo anno di ritardo i soci morosi saranno considerati dimissionari, fermo restando l’obbligo al pagamento delle quote arretrate anche nel caso di una reiscrizione.

Art. 7. Consiglio Direttivo.

Alla direzione del Collegio è preposto un Consiglio Direttivo composto da sette membri nominati dall’Assemblea fra i soci in base a votazione.

Gli altri eletti esclusi dal Consiglio verranno iscritti ai primi posti nell’elenco dei non eletti.Il Consiglio eleggerà il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Art. 8. Attività del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per decisione del Presidente, oppure per richiesta di almeno tre componenti del Consiglio; esso delibera validamente con la presenza di almeno Quattro Consiglieri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione del Collegio, al raggiungimento degli scopi statutari ed a tutti quei compiti a cui fosse chiamato dalle delibere di Assemblea.

Art. 9. Funzioni nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta il Collegio verso i terzi, presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee dei soci.
Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Consiglio nello svolgimento delle loro mansioni e provvede alla tenuta della contabilità e all’amministrazione dei fondi del Collegio.

Art. 10. Decisioni del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese per votazione in forma palese o segreta, a seconda delle circostanze.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 11. Durata in carica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dura in carica due anni. In caso di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti il Consiglio, subentra il primo dei non eletti o in sua mancanza viene riunita l’Assemblea per provvedere alla sostituzione.

Art. 12. Relazione e Bilancio.

 

Il Consiglio alla fine del proprio mandato deve compilare una Relazione dell’attività svolta e il Bilancio di gestione che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 13. Composizione e funzioni del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci effettivi o tra i soci onorari non facenti parte del Consiglio che abbiano almeno quindici anni di laurea.
I Probiviri durano in carica due anni.
Il Collegio dei Probiviri dirime le eventuali vertenze che dovessero sorgere fra i soci in quanto tali su materie oggetto dell’attività del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su richiesta del Consiglio Direttivo, o a seguito di ricorso al Collegio stesso da parte di uno o più soci.

Art. 14. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo entro i due mesi successivi alla conclusione DI OGNI ESERCIZIO ANNUALE. Il Consiglio ha l’obbligo di convocare l’Assemblea con avviso diramato almeno quindici giorni prima.

Art.15. Convocazione dell’Assemblea Straordinaria.

Le Assemblee straordinarie vengono convocate dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei soci effettivi; in questo caso il Consiglio ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta con avviso diramato almeno cinque giorni prima.

Art. 16. Assemblea.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Collegio e in caso di assenza dal Vice Presidente.
I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.
In caso di assenza del Segretario viene designato dal Presidente dell’Assemblea un socio facente funzione di Segretario.

Art. 17. Validità dell’Assemblea e deliberazioni.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci.
Trascorsa un’ora da quella indicata nella lettera di convocazione l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Sono validi i voti dei soci che non abbiano perduto tale qualifica ai sensi del precedente Art. 6.

Le delibere si prendono a maggioranza assoluta di voti. Per le nomine alle cariche sociali vale la maggioranza relativa, secondo graduatoria dei voti ottenuti. Se il Presidente lo crede necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti, la votazione avviene in forma segreta.
Le deleghe sono ammesse in numero non superiore a una per ogni presente.

Art. 18. Modifiche dello Statuto.

Sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo sentiti i probiviri, delibera l’Assemblea, a norma del precedente art. 17.

Art. 19. Scioglimento.

In caso di scioglimento, l’Assemblea, su proposta del Consiglio con le dovute motivazioni e sentiti i probiviri, decide sulle modalità e le forme della liquidazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, purchè ciò avvenga a favore di Enti od Istituti culturali che abbiano finalità analoghe a quelle del CollegioL

 

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